ASSEGNI - TUTTO CAMBIA - REGOLE PER NON SBAGLIARE
10 PUNTI FONDAMENTALI DA SAPERE PER NON SBAGLIARE
Ecco ll guida dell'Abi per l'utilizzo di assegni, contante e libretti al portatore secondo le nuove norme contro il riciclaggio e il terrorismo.
L’Abi ha pubblicato un decalogo per aiutare i consumatori a orientarsi tra le nuove norme per l’utilizzo di assegni, contante e libretti al portatore.
10 PUNTI FONDAMENTALI DA SAPERE PER NON SBAGLIARE1)Vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
2)Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola ‘non trasferibile’;
3)Le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
4)Chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
5(Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura ‘non trasferibile’ è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
6)E’ vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
7)Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
8)In caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
9)Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
10)Per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.
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